Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 331 del 7 gennaio 2021, con la quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un imprenditore a causa dell’utilizzo illecito del finanziamento pubblico che precedentemente aveva ottenuto.
Nel caso di specie, infatti, precisa la Corte, i fondi ricevuti dallo Stato sono stati impiegati per finalità diverse rispetto allo scopo che l’uomo, aveva concordato con l’amministrazione, perfezionando il reato di malversazione nel momento in cui ha distolto il denaro pubblico dal suo scopo, trasferendolo su altri conti correnti riferibili ad altri compartimenti della società o a soggetti diversi. Di conseguenza si configura la fattispecie di reato dell’art. 648 ter per colui che impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto non colposo.