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Ordinanza 12504/2025 Cassazione Lavoro

La Suprema Corte ha acceso i riflettori su un aspetto spesso trascurato nei rapporti di lavoro: la tutela del diritto alla dignità del lavoratore in relazione alla più basilare delle necessità fisiologiche.

Un dipendente di una grande azienda automobilistica avverte l’urgenza fisiologica durante il turno. Secondo il regolamento aziendale, per allontanarsi dalla postazione serve l’autorizzazione e la sostituzione da parte di un Team Leader.
Ripetute richieste tramite dispositivo di chiamata/emergenza non ottengono risposta.
Il lavoratore, giunto allo stremo, si reca comunque ai servizi igienici, ma non riesce ad evitare di “minzionarsi nei pantaloni”. Subito chiede di potersi cambiare in infermeria: la richiesta viene rifiutata. Solo nella pausa può cambiarsi, ma in luogo visibile ad altri colleghi e colleghe.

La Corte ha confermato la condanna dell’azienda al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 5.000, per la lesione della dignità personale del lavoratore, ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di adottare “le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale” del dipendente.

La Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso dell’azienda, che tentava di far valere:
che la necessità fisiologica fosse “eccezionale” e imprevedibile, o che le condizioni aziendali non fossero tali da poter garantire un intervento immediato;
che non fosse provato che l’evento fosse lesivo in termini di urina (anziché semplicemente bagnato da acqua);
che il lavoratore non avesse scelto volontariamente di attendere la pausa per cambiarsi.

Tutti questi argomenti sono stati rigettati, in quanto la documentazione e le testimonianze (anche mediante presunzioni) hanno comprovato la lesione, e il datore non ha dimostrato circostanze tali da escludere la responsabilità.

La pronuncia ribadisce che anche le esigenze più “elementari” (bisogno fisiologico, cambio abiti) rientrano nella sfera della dignità personale protetta. L’umiliazione di dover subire un incidente simile, configura un evento gravemente lesivo.
Le imprese devono prevedere procedure operative che consentano, senza ostacoli ingiustificati, l’allontanamento dalla postazione in caso di necessità fisiologiche. Ciò implica una organizzazione del personale che preveda sostituzioni rapide, sistemi di segnalazione efficaci, regole interiori comprensibili.

L’ordinanza fa da monito: regole rigide che neghino il minimo rispetto del corpo del lavoratore non sono solo moralmente riprovevoli, ma giuridicamente sanzionabili, anche con conseguenze economiche.