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Procurato allarme e risvolti giuridici

Sentenza 26897/2018 Cassazione Penale

Prendendo spunto dalla notizia di cronaca, in merito alla sparizione di una dodicenne che si era semplicemente allontanata di casa, ci riportiamo a quanto spesso avviene, un po’ per volontà un po’ per eccesso di presenzialismo, allorquando viene attivato l’intervento delle Forze di Polizia, in merito a notizie di sparizione di persone, a pericoli imminenti che possano incidere sulla vita della comunità o a denunzie di avvenimenti subiti, che possano configurare la fattispecie giuridica del “procurato allarme”.

L’ art. 658 Codice Penale, specifica che, detto reato, è tale anche se l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo imminente non venga ufficializzato alle forze dell’ordine, ma solo ad un privato, in maniera tale da provocare allarme delle autorità, determinando anche un intervento d’ufficio.

Le pene previste sono dell’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a €500.

Anche la sentenza numero 4006/2007 del Tribunale di Napoli, ha decretato che il reato si configura con la sola idoneità dell’annuncio che produca, in conseguenza, un allarme sociale.