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Il professionista che eccede dalla sua competenza non merita compenso

Ordinanza 10951/2023 Corte di Cassazione

Si è sempre detto che è pericoloso fare il passo più lungo della gamba e che non restituisce, sicuramente, i risultati sperati.
Lo ha confermato la Seconda Sezione della Cassazione, con l’ordinanza che prendiamo qui in considerazione ma che, però, si può allargare anche ad altre fattispecie similari.
Il caso preso in esame è riferito ad un geometra che, come spesso avviene in una ormai consolidata consuetudine lavorativa, aveva attuato il progetto di completamento di un edificio, utilizzando anche strutture di cemento armato.
Tali progettazioni, per legge, possono essere elaborate solo dagli ingegneri in quanto, le competenze di un geometra, non possono andare oltre la progettazione, direzione e vigilanza di piccole costruzioni civili.
Ne costituisce esimenda il fatto che, un ingegnere, possa avere controfirmato il progetto o eseguito i calcoli strutturali. Caduta nel nulla quindi la richiesta del professionista, in riferimento al pagamento del lavoro effettuato in quanto, dice la Corte, è invalido il contratto per carenza di iscrizione all’Albo degli Ingegneri.
Nessun compenso, ai sensi dell’articolo 2231 Codice Civile.