Artt. 633 e seguenti del c.p.c.
La proposta di legge a cui ci riferiamo, attualmente al vaglio degli organi competenti, mira ad attribuire agli avvocati il potere di emettere ingiunzioni di pagamento per crediti di importo sino ad € 10.000, ed ha l’obiettivo di superare la paralisi degli uffici giudiziari e di decongestionare il carico di lavoro dei giudici di pace, anche alla luce delle maggiori competenze di recente attribuite.
Vale la pena rammentare che il legislatore ha già ammesso la possibilità che la realizzazione del credito avvenga attraverso forme di autotutela privata, senza il preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria: ciò essenzialmente, seguendo i dettami della Comunità Europea, che in tal senso si è orientata
Nel merito la presente proposta di legge, consta di un solo articolo, e prevede l’introduzione del nuovo capo I-bis, per cui l’avvocato, su richiesta del suo assistito creditore, potrebbe emettere l’atto d’ingiunzione di pagamento con cui intima al debitore di pagare la somma dovuta entro quaranta giorni.
Restano invariati i termini di opposizione previsti dalla legge e, in mancanza, l’atto d’ingiunzione verrebbe dichiarato esecutivo dal giudice e si potrebbe procedere all’esecuzione forzata.
L’avvocato dovrà quantificare le spese e i compensi professionali dovuti in relazione alla redazione dell’atto di ingiunzione, applicando i parametri forensi ed intimarne il pagamento nel medesimo atto.
In caso di esito positivo, il giudice dichiarerebbe l’atto d’ingiunzione esecutivo e potrebbe essere intrapresa l’esecuzione: se il giudice dovesse rilevare, invece, che l’atto è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dal nuovo articolo 656-bis, ne dichiarerebbe la nullità con decreto.
Ben venga qualunque innovazione, tesa a rendere più fluido il percorso della Giustizia!