Ordinanza 46738/2023 Corte Cassazione
Molto delicata la questione sollevata “in punta di fioretto”, in merito alla condanna, (con conseguente pubblicazione su un primario quotidiano nazionale), riferita ad un reato per cui e’, in seguito, stata emessa sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione.
L’imputato, a seguito di pronunzia del Tribunale, e’ stato condannato per delitto di ricettazione, con la pena accessoria, ai sensi dell’art.186 c.p., della pubblicazione sul “Corriere della Sera”, a proprie spese.
Successivamente, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado, con il “non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato”, ma confermando le statuizioni civili.
La difesa, ai sensi dell’art.612 c.p. ha chiesto la sospensione di detta pubblicazione, per errata applicazione della legge penale, essendo intervenuta una pronunzia di proscioglimento.
Di fatto, un comunicato a mezzo stampa da cui si evinca la colpevolezza dell’imputato, produrrebbe certamente un “periculum” per la sua sfera giuridica, pure in mancanza di una specifica condanna: riconosciuto quindi il “fumus”, prospettato nell’istanza per cassazione.
In buona sostanza, dalla pubblicazione, conseguirebbe una inevitabile lesione alla reputazione, all’onore ed all’immagine del ricorrente, pur non essendo stato, lo stesso, condannato per il reato contestato. Per tali motivi dichiarata la sospensione del provvedimento, fino alla finale decisione.