Provvedimento del Garante del 02/03/2023
È proprio della natura umana, riuscire ad estremizzare qualunque concetto, rendendolo spesso poco comprensibile ai più, che hanno una visione meno complessa della salvaguardia dei diritti umani.
Il provvedimento che qui prendiamo in esame, emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha avvalorato il concetto per cui, l’istallazione di telecamere in postazioni adibite, per lo più, al passaggio della clientela, debba essere comunque autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro, a garanzia dei dati sensibili dei dipendenti, che ivi svolgono la propria attività.
Ne risulta in conseguenza che, un noto marchio di commercializzazione nel settore abbigliamento, ritenendo di svolgere esclusivamente azione di tutela del proprio patrimonio aziendale ed azione deterrente ai numerosi furti subiti, sia stato ritenuto responsabile, per non aver chiesto l’autorizzazione all’installazione di telecamere di sicurezza.
Secondo il Garante, detti apparati di videosorveglianza, ex articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, necessitano del preventivo accordo con le Organizzazioni Sindacali e del “placet” dell’Ispettorato del Lavoro.
Reprimenda, quindi, per la poco attenta decisione aziendale.