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Protezione umanitaria per estrema povertà in patria

Ordinanza 15645/2023 Corte di Cassazione

Ai fini del riconoscimento della Protezione Umanitaria, attivata nel nostro paese, e prevista dal D.LG. 286/1998, ha rilevanza la condizione di povertà in cui versa il paese di provenienza del richiedente.
La Corte riconosce tale “status”, valorizzando i percorsi di integrazione e di lavoro compiuti, quando il soggetto richiedente proviene da Paesi che sono caratterizzati da instabilità politica, terrorismo, povertà diffusa e ricorrenti calamità naturali.
La Suprema Corte ha sottolineato l’importanza del “nucleo ineliminabile costitutivo dello Statuto della dignità personale”, legato alla valutazione di un limite minimo, atto a consentire una esistenza, quanto meno, dignitosa. In conseguenza, le condizioni di povertà estrema di un paese d’origine, con limitazioni al minimo di sostentamento, assume grossa rilevanza imprescindibile in quanto, il rimpatrio di un individuo, potrebbe porlo in condizioni incompatibili, rispetto ai diritti umani fondamentali.