Sentenza 24117/2024 Cassazione Penale
“Non sono utilizzabili ai fini della deliberazione informazioni tratte in camera di consiglio da siti internet, in quanto trattasi di acquisizione unilaterale di elementi conoscitivi che determina l’impiego a fini decisori di prove diverse da quelle legittimamente acquisite in dibattimento nel contraddittorio tra le parti“.
Si tratta di documentazione illegittimamente impiegata per la decisione, cui è stata attribuita valenza decisiva, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
In buona sostanza, il giudice può porre a fondamento della propria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, proveniente da fonti certificate e sottoposte al necessario vaglio di affidabilità, che si ottiene mediante il metodo dialettico processuale del citato contraddittorio.
È quindi indispensabile che il giudice di merito proceda alla verifica critica, in ordine all’affidabilità delle informazioni utilizzate, pena il venire meno della correttezza metodologica dell’approccio al dato tecnico o al sapere scientifico utilizzato.
Oltre al denunciato “vulnus” processuale, sussiste un vizio anche sotto il profilo della motivazione rafforzata, circa le effettive condizioni risultanti dall’acquisizione delle prove con dette modalità.
Pur essendo “peritus peritorum“, il giudice non può esimersi dal confrontare i dati tecnici usati nello sviluppo delle sue convinzioni decisionali, non sottoponendo alla valutazione delle parti interessate, quanto ritenuto indispensabile per la costruzione di una sentenza.