Sentenza 97/2023 Tribunale Bari
Anche se non si trattava di vero e proprio mobbing, non apparendo manifesto nessun disegno specifico, le vessazioni attuate da un “trio di bulli” in ambiente lavorativo, nei confronti del ricorrente, hanno prodotto una sentenza di condanna non nei confronti dei disturbatori, bensì a carico del datore di lavoro che non era intervenuto in tempo, per evitare le più gravi conseguenze: come previsto dall’articolo 2087 Codice Civile, nella salvaguardia della personalità morale e dell’integrità fisica dei lavoratori.
Quando l’azienda è intervenuta, pur dopo numerosi esposti da parte dell’ offeso, lo ha fatto in malo modo non risolvendo il problema anzi, peggiorandolo, col porre in atto reprimende disciplinari anche a suo carico: tali scelte aziendali hanno prodotto, nello stesso, uno stato di ansia e frustrazione cronica, come evidenziato dalla CTU.
In conseguenza di ciò, ufficializzato il provvedimento risarcitorio ai danni del datore di lavoro manchevole.