Sentenza 11/04/2023 Cassazione Civile
È l’art.1755 Codice Civile quello che detta le le regole riferite al maturare della provvigione, a favore dell’agenzia immobiliare che ha curato una pratica di vendita.
Di fatto, gli accordi stipulati tra il proponente venditore e detta agenzia, prevederebbero che tale somma fosse immediatamente esigibile, già al momento della firma di accettazione della proposta d’acquisto.
La Corte d’Appello aveva confermato la liceità di tale richiesta, da cui era scaturito un decreto ingiuntivo a carico dello stesso venditore.
La Suprema Corte ha invece stabilito che, la provvigione per la mediazione, scatta solo nel momento in cui viene definitivamente conclusa la compravendita, considerando l’accettazione della proposta solo un atto preparatorio, a quanto dovrà poi definire l’intera operazione.
Anche in questo caso, annullata la valenza del decreto ingiuntivo, in quanto privo degli elementi costitutivi.