Sentenza 9818/2024 Corte Cassazione
L’indebito utilizzato di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, configura comunque il delitto, pur senza il conseguimento di un profitto o il verificarsi di un danno, “non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine“.
Questa pronuzia segue ad una corposa giurisprudenza, come convalidata da numerose sentenze di cui facciamo cenno, per evidenziare le diverse fattispecie.
Nella sentenza 5692/2018, si era riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, che aveva solo introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza.
Nella ulteriore 17923/2018, si era confermato il concetto per il quale il reato si consuma anche nell’ipotesi in cui l’utilizzo di un bancomat, di provenienza furtiva,, sia effettuato mediante la digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello automatico, senza ottenere alcun prelievo di denaro;
La sentenza 7019/2013, aveva poi riconosciuto la colpevolezza di colui che aveva tentato degli acquisti che non erano stati portati a compimento, in quanto la transazione non si era perfezionata con la dicitura: “carta non abilitata”;
Confermata anche la punibilità, come da pronunzia 45901/2012, relativa a fattispecie nella quale la carta di credito di provenienza furtiva, era stata in precedenza bloccata, pet cui, i tentati acquisti, non erano stati portati a compimento.
Come abbiamo specificato, se la carta di credito non è vostra, attenti anche solo a guardarla!