Decisione 286/2023 Consiglio Nazionale Forense
La “potenzialità ermeneutica“, resa immortale dalla famosa lettera, dettata da Toto’ a Peppino in una loro storica scena cinematografica, ha trovato il suo inevitabile seguito in questa pronunzia del C.N.F., costretto ad intervenire per dirimere una problematica, quanto meno, bizzarra.
Di fatto, un avvocato particolarmente scenografico, per dare maggiore enfasi al proprio scritto, in una comparsa di costituzione e risposta, oggetto di valutazione deontologica, attribuiva al tribunale una certa “temerarietà” operativa, sottolineando l’assunto con tre punti esclamativi !!!
La vicenda è approdata al Consiglio Nazionale Forense, dove il professionista è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare per aver usato una “punteggiatura enfatica”.
Per sua fortuna (e per la buona pace di Toto’ e Peppino), si è stabilito che “l’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdf), ma l’intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall’enfasi della punteggiatura”.
In conseguenza, pur stigmatizzando l’evidente enfasi, alla frase non è stata attribuita un’oggettiva portata denigratoria, per cui è rimasta esclusa la rilevanza disciplinare del comportamento.
Tale circostanza viene riportata per evidenziare la difficoltà di affrontare un incarico professionale, svolgendo la propria opera con abnegazione e passione, dovendo però mantenere sempre vivo un distacco mentale, tale da non coinvolgere emotivamente una linea operativa, che deve sempre rispettare rigide regole comportamentali.