Sentenza 46222/2023 Cassazione Penale
(Approfondimento tecnico -legale)
La sentenza che oggi osserviamo precisa che, il riconoscimento dell’aggravante speciale determinata da più persone riunite a fini estorsivi, prevede la presenza simultanea di almeno due soggetti agenti, nel luogo e nel momento della violenza e delle minacce (Sez.Unite 21837/2012).
In detta pronunzia però, non è escluso che, di tale reato, possa essere chiamato a rispondere, a titolo di fatto circostanziato, anche un coautore materiale non fisicamente presente.
È stato anche precisato che la circostanza aggravante, data da una simultanea presenza, non richieda quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti, definendo le modalità dell’azione a natura chiaramente oggettiva e, conseguentemente, riconducendola a tutti i correi (Cassazione 31199/2014). L’aggravante, pertanto, è configurabile anche nei confronti di coloro “non materialmente presenti” sul luogo dell’illecito, che fossero però a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o, per colpa, ignorassero detta circostanza (Cassazione 36926/2018).
In conseguenza appare corretta la decisione della corte di merito, che ha applicato la suddetta aggravante, in riferimento al concorrente morale non presente sul luogo, al momento in cui era stata attuata l’aggressione della vittima.
Entrando nel merito del fatto specifico, detta aggressione era stata commissionata da un soggetto agente che era dedito al “prestito con usura”, ed era finalizzata proprio allo scopo di ottenere il pagamento degli interessi illeciti, da parte del malcapitato soccombente.
L’aggravante, quindi, applicata anche al concorrente morale in veste di mandatario, seppur non presente sul luogo dell’aggressione.
Secondo la sentenza che commentiamo, quindi, deve essere riconosciuto “de plano” il principio secondo cui risponde di “estorsione aggravata dal numero di persone”, il creditore usuraio che dia mandato a più soggetti di richiedere, con violenza e minacce, il pagamento degli interessi in danno del debitore usurato.
Ciò nel rispetto del dettato di cui all’art.582 comma 2 c.p. e del suo indirizzo ermeneutico secondo cui, in tema di delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, (come introdotto dalla Legge 94/2009 nel corpo dell’art.585 comma 1 c.p.) e’, appunto, richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone, anche se la condotta violenta viene attuata da una sola di esse (Cassazione 12743/2020).