E’ quanto sancisce il tribunale di Savona con la sentenza 129/21: per mettere un nuovo ascensore in condominio può decidere un proprietario solo, a condizione che lo installi interamente a sue spese, gli altri condomini avranno il diritto di usufruirne, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. Per realizzare il nuovo ascensore ad uso privato ed esclusivo dovranno sempre rispettare i vincoli di destinazione delle parti comuni dell’edificio, per evitare che esse vengano rese inservibili all’uso o al godimento degli altri comproprietari ed «anche di un solo condomino».
Il condomino può costruire l’ascensore anche senza l’approvazione dell’assemblea, trattandosi di «bene suscettibile di godimento separato» dagli altri condomini, purché non alteri la destinazione delle parti comuni «e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».