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QUANDO UN COMPORTAMENTO DELITTUOSO USURPA IL CORPO E LA MENTE!

Sentenza 26875/2024 Corte Cassazione

Violenza privata e sequestro di persona possono concorrere tra loro, in quanto le relative fattispecie incriminatrici che si manifestano con il medesimo elemento materiale della costrizione, si distinguono perché, nel primo caso, viene lesa la libertà psichica del soggetto passivo, mentre, nel sequestro di persona, viene lesa la sua libertà di movimento.

La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, in merito alla condanna dell’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen.per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a consegnare il telefono cellulare ed a rivelare il codice di sblocco dell’utenza, per consentire l’accesso ai messaggi inviati all’ex fidanzato“.

Confermato il precedente giurisprudenziale della stessa Corte, che con sentenza 10543/2015, aveva indicato che i delitti di “violenza privata” e di “sequestro di persona“, pur avendo in comune la costrizione, si differenziano per il fatto che, in uno viene lesa la libertà psichica di determinazione mentre, nell’altro, viene costretta la libertà di movimento del soggetto passivo.

Anche in quel caso, la Suprema Corte aveva ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito, in ordine ai reati di cui agli art. 605 e 610 cod. pen., nei confronti dell’agente, “per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a telefonare alla moglie in ora notturna, per chiedere di rilasciare una procura a vendere un terreno, per soddisfare, col ricavato, il credito dello stesso imputato“.