Sentenza 10446/2024 Corte Cassazione
In riferimento ad un furto di generi alimentari, “va escluso lo stato di necessità in difetto degli elementi dell’attualità e inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di previdenza sociale“.
Moglie e marito, disoccupati con figli minori, rubano all’interno di un supermercato cinque porzioni di formaggio ed alcuni prodotti per l’igiene personale.
La difesa ritiene illogica l’esclusione della scriminante, basata sulla considerazione che lo stato di necessità sarebbe riferibile soltanto ai bisogni alimentari immediati del nucleo familiare, con esclusione dei prodotti legati alle necessità di pulizia e decoro fondamentali della persona.
Il ricorrente rammenta che anche l’igiene rientra tra i bisogni fondamentali individuali, garantiti dall’art. 2 della Costituzione quindi, anche un bisogno non strettamente alimentare, potrebbe in astratto fondare l’esimente dello stato di necessità.
Quest’ultima sentenza ha evidenziato come l’imputato sia gravato da un onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni necessarie all’accertamento di fatti che siano idonei a configurare la causa di giustificazione,
mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della “prova negativa”,
La decisione della Corte territoriale è apparsa aderente all’orientamento nella giurisprudenza di legittimità.
La situazione di indigenza, pertanto, non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, se vi è difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (cfr.Cass.3967/2015).