Sentenza 4297 Cassazione Penale
(Approfondimento giuridico)
Ad una prima lettura, questa pronunzia della Suprema Corte poteva sembrare poco rispettosa delle esigenze di un detenuto, affetto da gravi problematiche fisiche.
Di fatto era stato rigettato il ricorso avanzato dal difensore di un soggetto, sottoposto al regime ex art. 41-bis, Ord. pen., avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la sua richiesta di beneficio degli arresti domiciliari.
Detta richiesta era motivata da ragioni di salute, in quanto il condannato risultava affetto da paraplegia agli arti inferiori, tale da impedirgli una corretta deambulazione.
Il collegio di legittimità ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata, la quale aveva escluso l’esistenza di un’incompatibilità alla detenzione inframuraria in senso tecnico.
In buona sostanza, nel penitenziario era assicurato un adeguato percorso fisioterapico e la cella del detenuto era priva di barriere architettoniche.
Ritenute prive di fondamento anche le eccezioni che indicavano un’assoluta necessità che il percorso riabilitativo dovesse, necessariamente, svolgersi in centri specialistici esterni: ai fini del rigetto, basilare l’osservazione contenuta nell’ordinanza impugnata in merito all’equivalenza tra la detenzione domiciliare e quella inframuraria, in termini di difficoltà per seguire cure riabilitative.
Il condannato, per altro, è stato ritenuto soggetto di estrema pericolosità sociale, tanto da essere costretto a regime penitenziario di “carcere duro“, a fronte della gravità dei reati commessi e dello specifico rischio di fuga e reitera.