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REATI INFORMATICI: NEL PHISHING CONCORRONO ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO ED ILLECITA ACQUISIZIONE DI CODICI DI ACCESSO.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 24211/21 ha sancito che nel reato di truffa informatica, l’accesso abusivo al sistema informatico non assorbe l’illecita detenzione o acquisizione di dati personali laddove la fattispecie sia commessa in un arco spazio-temporale divergente. Nel caso in esame, un uomo veniva condannato per aver creato falsamente un contenuto di comunicazione relativo a sistemi informatici di diverse società, sottraendo agli utenti dati sensibili e bancari e finanziari, accedendo, inoltre, ai loro conti correnti on line. Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, denunciando il mancato assorbimento del reato meno grave di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ex art. 615 quater al reato più grave di accesso abusivo ad un sistemo informatico ex art. 615 ter in quanto, se commessi nello stesso spazio temporale ai danni della stessa persona fisica non può esservi concorso. Secondo la Cassazione, il reato di detenzione di codici di accesso a sistemi informatici costituisce l’antecedente necessario del più grave reato di accesso abusivo a sistemi informatici di cui e, nel caso in cui i due reati si riferiscono allo stesso contesto spazio-temporale ed in danno dello stesso soggetto passivo, il primo reato deve considerarsi assorbito nella seconda e più grave fattispecie. Nel caso di specie, il motivo del ricorso non è fondato, in quanto le due fattispecie di reato si sono perfezionati in momenti differenti con l’intento di recare a sé ed altri profitto e, pertanto, il reato meno grave non può essere assorbito in quello più grave ma, concorrono tra loro.