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Reato di stalking anche se la vittima non ricorda la collocazione spazio-temporale dell’evento.

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 662/22 ha sancito che è integrato il reato di stalking ex art. 612 bis c.p. anche, laddove, l’indicazione spazio temporale del singolo episodio non è specificato dalla vittima, essendo sufficiente un’indicazione massima, le condotte lesive e il turbamento psicologico cagionato. L’imputato veniva condannato per il reato di atti persecutori ai danni della ex, ricorrendo in sede di legittimità in quanto, sosteneva la mancanza nel capo di imputazione dei riferimenti specifici dell’episodio. Secondo la Cassazione, invece, ritenendo il ricorso infondato e inammissibile, ha affermato che la condanna per il reato di stalking non richiede, da parte della vittima, una specifica del luogo e dell’ora in cui l’evento si è verificato, essendo sufficiente l’indicazione, nel capo di imputazione, dell’identità della vittima, delle condotte minacciose e moleste nonché del malessere psicologico patito.