Non si sottrae alla condanna il genitore che viola gli obblighi di assistenza familiare, omettendo di versare sistematicamente l’assegno alla prole. Lo ha sancito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9516/21. Per il ricorrente, l’inadempimento non era volontario, ma dovuto alle difficoltà finanziarie; purtroppo, però, non è riuscito a fornire una documentazione utile a provare «l’impossibilità assoluta, tale da integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti». La Corte di Appello condannava l’uomo a 4 mesi di carcere per non aver versato i 700 euro di mantenimento alla figlia minore. Tenendo conto delle dazioni in favore dei figli sotto forma di acquisti di beni (cellulari e IPad) o del pagamento di spese dentistiche», il giudice di seconde cure ha ritenuto «non modificabile unilateralmente l’obbligo impostogli dal giudice con forme sostitutive, posto che l’assegno ha la funzione di assicurare alla persona destinataria le esigenze primarie per il suo mantenimento». Pertanto, il Collegio annulla la sentenza con rinvio alla sanzione.