Sentenza 1462/2021 Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Terza Civile. Molto spesso i ciclisti presumono di avere un occhio di riguardo, nei procedimenti per sinistri stradali avuti con autoveicoli.
Abbiamo visto come questo sia reale in riferimento al coinvolgimento di pedoni, vittime di un investimento da parte di un veicolo a motore: ma la musica cambia se ad essere coinvolto è un ciclista.
Di fatto, chi circola sulle due ruote a pedali, è sottoposto a rispettare tutte le regole stabilite dal Codice della Strada, e non sussiste nessuna presunzione di colpevolezza per l’auto che impatta Il velocipede. In questa sentenza viene riconosciuta la maggiore percentuale di colpa al guidatore della bicicletta, che aveva attuato una manovra repentina, tagliando la strada all’autovettura.
In conseguenza: non è lecito considerare il ciclista come un pedone su due ruote, bensì come il guidatore di un veicolo senza motore. Differenza interpretativa sottile, ma profonda.