Sentenza 8929/2013 Corte di Cassazione
È risaputo che, la quasi totalità dei fallimenti coniugali, è addebitabile a quanto viene scoperto da uno dei coniugi sul cellulare dell’altro.
Questo, però, vale solo se le notizie servono a smascherare reali incontri extraconiugali: un respiro di sollievo possono tirare tutte le persone che, un po’ per gioco e un poco per noia, hanno avviato delle relazioni solo virtuali, che non sono sfociate in veri e propri tradimenti fisici.
La Cassazione “mette di nuovo il dito tra moglie e marito” stabilendo che un rapporto, seppure prolungato, che si è svolto solo via web, non ha i requisiti dell’adulterio.
Assenza di “congressi carnali” e mancanza di “dominio pubblico”, rendono tali rapporti privi di offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, quindi non possono essere adoperati in giudizio di separazione, come fonte di addebito.