Sentenza 1937/2923 Cassazione Penale
Afferma la Cassazione che le due fattispecie di reato, “resistenza” ed “oltraggio” a pubblico ufficiale”, possono concorrere allorquando la condotta criminosa leda l’interesse del regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione e si manifesti, oltre che con atteggiamenti minacciosi e violenti, anche con condotte dirette ad offendere la reputazione del pubblico ufficiale, nella sua dimensione personale.
Esiste una tutela assegnata ai pubblici ufficiali, ex art.341 codice penale, maggiorata rispetto a quella dei normali cittadini, allorquando sia offesa la reputazione dell’intera Pubblica Amministrazione.
Nella sentenza presa in esame, la difesa tendeva a far assorbire il reato di oltraggio, con quello della contestata resistenza: negata tale valenza giuridica dalla Corte in quanto, l’oltraggio, non solo non è assorbito automaticamente dalla resistenza, ma può concorrere con la stessa come differente capo d’imputazione, anche qualora l’azione offensiva sia finalizzata all’unico scopo di opporsi all’attività del pubblico ufficiale.
La condotta ingiuriosa non è, di fatto, elemento costitutivo, così come previsto dall’art.337 codice penale.
Tutto dipende, sancisce la Corte, dalla dinamica del fatto illecito: se la condotta è univoca, comprendendo in una medesima azione le due fattispecie, può attuarsi quell’assorbimento che, invece, viene negato laddove i due illeciti comportamenti, siano tra loro scissi ed autonomi.