Il curatore speciale è colui che assicura nel procedimento minorile la tutela degli interessi e dei diritti del minore. Nello svolgimento del suo incarico ha il dovere di compiere uno o più determinati atti ogni qualvolta tali atti non possano essere posti in essere da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale a causa dell’insorgenza e sussistenza di un conflitto di interessi tra questi ultimi e il minore; il curatore rappresenta il minore nel processo. Con l’ordinanza 8627/21 del 26 marzo, è stato accolto il reclamo di una coppia di genitori contro il tribunale per i minorenni, il quale ha affidato le figlie ai servizi sociali dopo un’istruttoria incompleta, senza aver effettuato accertamenti seri sulle condizioni dei genitori. Dichiarata la nullità del provvedimento in quanto la Corte d’Appello aveva già sentenziato senza nominare un curatore speciale che rappresentasse le bambine e i loro interessi. Pertanto l’art.336 cc, richiede la nomina di un curatore speciale se non è stato nominato un tutore provvisorio, essendoci un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori. Considerato, così, nullo il procedimento con rimessione della causa al primo giudice.