Lo stabilisce la sesta sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 3847/21 del 15 febbraio che, il bilancio consuntivo promosso dall’assemblea che riporta i debiti pregressi di un condomino fa scattare nei suoi confronti il decreto ingiuntivo per l’intera somma. La delibera, infatti, costituisce titolo di credito anche con riguardo alle gestioni anteriori se non viene impugnata entro trenta giorni.
Respinta l’opposizione inoltrata dal ricorrente contro il decreto ingiuntivo relativo ai contributi risultanti dall’approvazione del rendiconto consuntivo di un anno, deliberata dall’assemblea. Pertanto i giudici non avrebbero tenuto conto dalla mancata partecipazione del ricorrente all’assemblea che aveva approvato il bilancio.
Rigettando ambedue le doglianze, la Suprema Corte ha ricordato che la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo, il cui ambito è ristretto alla verifica della esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Conclude la Cassazione, che il ricorso deve essere rigettato in forza del principio di diritto secondo cui il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute.