La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12037/21, pubblicata dalla prima sezione penale ha sancito che, non vi è alcun rimborso per le spese sostenute nell’attività svolta dall’avvocato nel corso dell’amministrazione giudiziaria delle società se, il sequestro delle stesse viene revocato. E’ respinto, dunque, il ricorso presentato dal titolare delle quote sociali di una s.r.l. e dal liquidatore di un’azienda contro il provvedimento del tribunale che respingeva l’istanza di restituzione delle somme liquidate a un avvocato a titolo di compenso per l’attività svolta nel corso dell’amministrazione giudiziaria delle società sottoposte a sequestro e poi revocato. Nel caso in esame, il legale era stato nominato su autorizzazione del giudice amministratore delle società svolgendo funzioni ben diverse da quelle del coadiutore dell’amministratore giudiziario. Pertanto, i costi delle remunerazioni di tali figure, così come già in precedenza quelli di ogni altro organo sociale, non possono che rientrare nella categoria delle spese di esercizio della società della quale consentono lo svolgimento dell’attività, ben diverse dalle spese per la remunerazione del coadiutore dell’amministratore giudiziario che vanno, invece, rimborsate ex art. 2 octies, comma 4, della l. n. 575/65.