Sequestro preventivo per evasione Irpef ai soci della società in nome collettivo indagati per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Infatti i costi fittizi indicati nei documenti contabili, non rilevano ai fini Iva e Irap: è la snc a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi mentre il pagamento spetta ai singoli soci.
Da quanto emerge nella sentenza 6163/21, pubblicata il 17 febbraio dalla terza sezione penale della Cassazione, la misura cautelare arriva solo se si dimostra che i costi tarocchi non sono stati detratti dall’Irpef dovuta nelle dichiarazioni dei soci. Respinto il ricorso dei due soci al 50 per cento nella snc: confermato il sequestro minore Irpef dichiarata, cioè il risparmio d’imposta.
Siccome si presume che i redditi della snc si riversino automaticamente sui singoli soci il sequestro è illegittimo solo se le persone fisiche non hanno sottratto i costi finti delle operazioni inesistenti.