Avvocato Simone Labonia - Cassazionista |    via F. Gaeta, 7 84129 - Salerno (SA) | C.f. LBNSMN73D01F839T | P. Iva 03438870655

Respinto ricorso del notaio che ha rettificato l’oggetto della vendita in assenza delle parti.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 4171/21 del 17 febbraio, ha respinto il ricorso di un notaio che ha rettificato l’oggetto di una vendita in assenza delle parti.

Si tratta, in particolare, dell’esclusione dell’oggetto della compravendita di un garage in origine invece ricompreso nel rogito. La corte d’appello, esaminando il reclamo, ha respinto l’impugnazione e la controversia è così giunta in Cassazione dove il professionista ha sostenuto di aver applicato l’articolo 59 bis, prevedendo che: << Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione…>>.

La Suprema corte, nel respingere la domanda, ha rilevato che il ricorrente non coglie la ratio del provvedimento sanzionatorio che si fonda sulla portata (e conseguente corretta applicabilità) della previsione normativa dell’articolo 59-bis, destinata a operare solo ed esclusivamente in casi di omissioni o errori materiali e mai nell’ipotesi di vera e propria sostituzione dell’oggetto negoziale. Il condanno alle spese sarà inevitabile.