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RESPONSABILE IL MEDICO CHE SCEGLIE LA TERAPIA PIU’ FACILE MA RISCHIOSA PER IL PAZIENTE.

La Corte di Cassazione con sentenza 12968/21 pubblicata il 6 aprile, accogliendo il ricorso di parte civile, ha sancito che, scatta la colpa medica per il sanitario che fra due terapie preferisce quella più agevole ma meno sicura per il malato, causando a quest’ultimo gravi lesioni. Di fronte a più alternative, la scelta del medico deve essere improntata sulla massima prudenza per evitare di mettere in pericolo la salute del paziente. Nel caso in esame, ad escludere le lesioni colpose non è sufficiente che l’isterectomia totale sia stata eseguita in modo corretto: i giudici di primo grado, infatti, non accertano se in caso di risonanza magnetica, l’endometriosi si sarebbe potuta accertare. La Corte d’Appello, non precisa, invece, se le linee guida consentono di operare senza disporre anteriormente esami strumentali e somministrare una terapia farmacologica. Per escludere la responsabilità, è necessario che il sanitario intraprenda il percorso diagnostico e terapeutico ideale, suggerito dalla migliore conoscenza scientifica di prestigio internazionale. Pertanto, si configura la responsabilità del medico che non si astiene dall’intervento ritenuto più rischioso e utile soltanto in caso di assoluta certezza di una determinata diagnosi che il sanitario non è in condizione di avere; infatti, la responsabilità del sanitario scatta anche quando si omettono accertamenti doverosi per arrivare ad una corretta formulazione della diagnosi e, tanto più, quando il professionista decide di procedere ad un’operazione che ha effetti incisivi permanenti sulla salute del paziente.