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Responsabilità medica: doppio risarcimento in caso di effetti collaterali post terapia

La terza sezione civile della Corta di Cassazione con ordinanza 18283/21 ha sancito il risarcimento del danno a carico del medico in caso di effetti collaterali al paziente successivi alla terapia farmacologica. Nel caso in esame, è stato accolto il ricorso di un uomo per aver chiesto il risarcimento ad un oculista per la somministrazione di farmaci fuori protocollo, cagionando un ulteriore danno, senza alcun monitoraggio né prima né dopo il trattamento. Secondo la Costituzione, il paziente, per poter prestare il consenso, deve essere informato adeguatamente in quanto, nessuno può essere obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario se non dalla legge, rispettando i diritti della persona. Il medico e la struttura sanitaria devono mettere al corrente il paziente circa le modalità del trattamento, i rischi e le complicazioni causati dagli effetti collaterali e, l’inadempimento sussiste anche laddove il consenso viene acquisito in maniera inidonea. Pertanto, i diritti del paziente ad essere violati sono quella alla salute che deve essere valutato secondo il principio del più probabile che non e, quello dell’autodeterminazione in quanto, il mancato consenso informato impedisce all’interessato di scegliere tra più trattamenti, rifiutare o interrompere la cura.