Ordinanza del 18/01/2023 Cassazione Civile
L’organizzatore ed il venditore di un pacchetto turistico “all inclusive”, assumono una specifica obbligazione nei confronti del consumatore finale, in riferimento alle forniture o alla mancanza di esse.
Riconosciuta dalla Corte la totale responsabilità da parte della dell’agenzia di viaggi e del tour operator, che avevano venduto una vacanza da sogno ad una famiglia che, purtroppo, aveva contratto una forma grave di gastroenterite, a causa dei cibi consumati nel interno della struttura vacanziera: tale da dover essere tutti ricoverati in ospedale.
Il contratto di vacanza “tutto compreso” si distingue dal semplice contratto di organizzazione o intermediazione di viaggio: nella prima fattispecie i pacchetti turistici devono essere improntati alla massima professionalità, in riferimento ad ogni aspetto qualitativo del periodo di soggiorno venduto.
Qualunque tipo di danno subito, deve trovare un risarcimento, con responsabilità condivisa, da parte di qualunque soggetto abbia fatto mancare un giusto controllo di qualità!