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Revocabile la concessione di un mutuo fondiario destinato all’estinzione di debiti pregressi della fallita.

La Suprema corte con l’ordinanza 4694/21 afferma che la assegnazione di un mutuo fondiario destinato all’estinzione di debiti della fallita nei confronti della banca concedente è revocabile. Se quest’azione revocatoria viene proposta in via di eccezione in sede di ammissione del credito al passivo non si applica il termine di prescrizione.

Accolta dal tribunale di Perugia l’opposizione proposta da un istituto di credito avverso lo stato passivo di un fallimento di una società in liquidazione, ammettendo al passivo parte di un credito, derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato dalla società fallita.

Provato che il finanziamento era stato utilizzato in parte per l’acquisto dell’immobile destinato all’esercizio dell’impresa, il Tribunale ha rilevato che all’epoca della stipulazione del contratto la società in bonis aveva una rilevante esposizione debitoria, non ancora estinta alla data della dichiarazione di fallimento, e che, dopo la concessione del finanziamento la situazione si era aggravata e dall’esame dei bilanci e dai dati forniti dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia risultava un grave indebitamento, nonché l’incapacità di far fronte alle passività risalente all’esercizio precedente.

Infinte il tribunale ha dimostrato il compimento dell’atto, rilevando che il mutuo era stato concesso nel mese di dicembre 2007, mentre il fallimento era stato dichiarato nel mese di aprile 2011. Il curatore del fallimento ha proposto un ricorso incidentale.