Revocato l’assegno di mantenimento all’ex moglie che non ricerca lavoro. Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 2653, ha respinto il ricorso di una 46 enne. La Cassazione ritiene che l’assegno di mantenimento riconosciuto in precedenza, può essere revocato se il coniuge beneficiario non fa di tutto per rendersi indipendente (sempre che ne abbia le capacità fisiche, di età e di formazione per farlo). Come spiegato dalla Suprema Corte, il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La difesa ha lamentato l’omesso esame delle risultanze di causa, dolendosi che la Corte d’Appello non abbia tenuto in considerazione dell’aumento dell’età della ricorrente e della difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Per gli Ermellini, il motivo è inammissibile perché la Corte d’Appello ha tenuto conto dell’età non particolarmente avanzata, dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa. Pertanto, non spetta alcun contributo in presenza di un atteggiamento rinunciatario della moglie a trovare un’occupazione.