La Corte di Cassazione con ordinanza 14151/22 del 4 maggio, ha sancito che, la ex non ha diritto all’assegno divorzile se instaura un rapporto con un altro uomo, indipendentemente dall’esistenza di una convivenza in quanto, è sufficiente un supporto morale ed affettivo. Infatti, l’istaurazione da parte di un coniuge divorziato, di una nuova relazione o di una famiglia, anche di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, dunque, fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché, tale diritto, non entra in fase di quiescenza, ma resta definitamente escluso. In tal senso, l’inizio di una nuova relazione o, una famiglia di fatto, è espressione di una scelta libera e consapevole, tutelata dall’art. 2 della Costituzione e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge. Pertanto, ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile, è sufficiente un legame stabile e duraturo e, non necessariamente deve esserci coabitazione poiché, i conviventi possono assumere diritti e obblighi reciproci, pur mantenendo un’abituale dimora separata.