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REVOCATO IL DECRETO INGIUNTIVO SE LA BANCA NON SPECIFICA L’ENTITA’ DEL CREDITO.

La Corte di Cassazione con ordinanza 10260/21, rigettando il ricorso di una banca contro la sentenza di secondo grado, ha sancito la revoca dell’ingiunzione di pagamento nel caso in cui l’istituto di credito non specifica nella domanda interessi e sorta capitale. Nel caso in esame, l’ingiunzione era stata proposta nei confronti di una donna, fideiussore di una società, di cui era amministratrice insieme alla figlia ed il marito. La Corte d’Appello, rigettava l’appello principale in quanto, la banca non aveva specificato il credito azionato. La Cassazione, conferma la pronuncia del giudice di secondo grado, secondo cui, in virtù della documentazione depositata in atti dalla banca, non rendeva possibile desumere l’entità della pretesa creditoria a titolo di sorta capitale ed interessi, non avendo assolto all’onere probatorio di indicare l’entità della pretesa stessa.