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Revocato l’assegno divorzile in favore della ex moglie sul presupposto che la stessa intrattenesse una relazione stabile con un terzo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12335 resa il 10 maggio 2021, con la quale è stato ribadito il principio secondo il quale l’intervenuta convivenza fa cessare automaticamente il diritto all’assegno divorzile. Colui che è obbligato al versamento dell’assegno, dunque, può dimostrare, per accertare l’insussistenza del diritto a ricevere l’assegno, l’instaurazione di una relazione stabile dell’ex coniuge con un nuovo partner, integrando tale prova con una presunzione idonea a far ritenere la formazione di una nuova famiglia di fatto. Grava quindi sul beneficiario dell’assegno, l’onere di provare che la convivenza in essere non integri, nel caso concreto, la formazione di un vero e proprio nucleo familiare. La donna però ricorre in Cassazione sostenendo di non intrattenere alcuna stabile relazione, ma semplicemente una frequentazione. Già la corte di appello però, ha confermato la decisione del tribunale di negare alla stessa l’assegno divorzile in favore della ex moglie, in quanto la stessa aveva instaurato una stabile convivenza sulla base della fideiussione che un terzo aveva prestato a garanzia dell’adempimento del pagamento del canone di locazione. I Supremi Giudici hanno comunque confermato le decisioni precedentemente stabilite ed hanno dichiarato inammissibile il ricorso, e nell’esaminarlo, hanno ricordato come la formazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile, di cui il medesimo benefici, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza (che può terminare con la fine della convivenza), ma resta definitivamente escluso.