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Ribaditi i presupposti per il riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio.

La quinta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 30 aprile n. 11472, ha respinto l’istanza di assegno di mantenimento formulata, nei confronti del padre, dalla figlia trentaduenne, di professione avvocato. L’istanza è stata respinta perché la figlia, essendo risultata avviata alla libera professione, titolare di una ditta individuale e di uno studio legale in locazione, ma anche proprietaria di due automobili di marchi prestigiosi, risultava essere indipendente dal punto di vista economico. In particolare la Corte d’Appello di Lecce, pronunciando nel giudizio di divorzio, poneva a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere 400,00 Euro mensili direttamente alla seconda figlia, revocando invece, l’assegno di mantenimento all’ex moglie e all’altra figlia maggiorenne e autosufficiente. L’ ex consorte e la figlia maggiorenne però ricorrono in Cassazione sostenendo la nullità della sentenza poiché il giudice, non aveva tenuto conto delle situazioni economiche delle parti e non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico delle due ricorrenti. Inoltre, le due ricorrenti lamentavano della considerazione fatta precedentemente dal Tribunale, ovvero che la figlia fosse autosufficiente semplicemente perché avvocato, mentre, al contrario, non risultava comprovato in alcun modo che la stessa, nonostante il titolo di avvocato, avesse raggiunto la propria indipendenza economica e pertanto, al pari dell’altra figlia, non poteva essere ritenuta economicamente autosufficiente. La Cassazione però respinge il ricorso, dal momento che l’ ex consorte svolge attività lavorativa in qualità di cuoca, con redditi dichiarati di oltre diecimila euro annui, e la figlia allo stesso modo risulta autosufficiente dal punto di vista economico. Perciò i Supremi Giudici chiariscono che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.