Lo ha sancito la terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 323/21 pubblicata il 27 gennaio, secondo cui è condannato sia per ricettazione che per commercio abusivo chiunque acquisti file contenenti musica o film per rivenderli, in quanto vi è concorso tra l’art. 648 c.p. e l’art.171 bis c.p. legge 633/1941 sul diritto d’autore, riguardante la detenzione ai fini della vendita. Si esclude, invece, la violazione del principio del ne bis in idem, poiché in primo grado il processo inizia congiuntamente per entrambi i reati, disponendo la separazione solo in fase di appello. Tutto ciò per evitare un doppio processo illegittimo per una persona incriminata per la stessa condotta.