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Riconoscimento di paternità: esclusa la necessità di ascoltare il minore.

Lo ha sancito la prima sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 16547/21 pubblicata l’11 giugno. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva dichiarato che il minore non era figlio biologico del padre morto ad un anno dalla nascita dello stesso. Perciò, sulla base delle perizie effettuate, ha dichiarato nullo o inefficace il riconoscimento di paternità. Di contro, la madre, ha sostenuto che i giudici avrebbero dovuto ascoltare il figlio minorenne poiché la sua audizione, sarebbe stata di fondamentale importanza per la valutazione del suo interesse all’impugnazione del riconoscimento. I Supremi Giudici però, hanno confermato la decisione dei giudici di merito, chiarendo che l’ascolto del minore sarebbe stato superfluo in quanto il ragazzo non avrebbe potuto riferire nessuna circostanza effettivamente importante, dato che il padre era venuto a mancare solo dopo un anno dalla sua nascita. Infatti, proprio per questo, i due non hanno mai potuto stabilire una relazione affettiva duratura, e il ragazzo dunque non avrebbe potuto riferire ai giudici nulla di rilevante. D’altro canto l’art. 336 bis c.c. prevede che, se l’ascolto del minore è in contrasto con l’interesse dello stesso, il giudice può non provvedere all’audizione dello stesso.