Sentenza 5137/2024 Cassazione Penale
Sancito il concetto che, l’inimicizia grave come motivo di ricusazione, deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo.
In applicazione di tale principio, precisato che: “le decisioni prodromiche a quelle sulla colpevolezza o sull’innocenza, quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove, ovvero di rigetto di richieste di definizione anticipata del giudizio ex artt. 129 cod. proc. pen., ovvero, ancora, di ammissione delle parti civili, di rigetto di richieste di rinvio o di fissazione di udienza straordinarie, esulano dal concetto di inimicizia grave, così come da quello di anticipazione indebita del proprio convincimento da parte del giudice“.
In conseguenza ne risulta che, le disposizioni che prevedono le cause di ricusazione hanno carattere eccezionale e, come tali, sono di stretta interpretazione, perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice.
In particolare, è necessario che il sentimento di grave inimicizia sia reciproco e tragga origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo.
In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto corretto, nella presente pronunzia, il rigetto dell’istanza di ricusazione fondata sulla mera condotta endoprocessuale del giudice, che si era limitata ad una gestione del contenzioso e nella valutazione obiettiva inerente l’acquisizione di dichiarazioni testimoniali.