La prima sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza 23318/21 ha sancito che l’assegno di mantenimento varia a seconda della scelta dell’ex di lavorare part-time. Nel caso in esame, la Corte d’Appello, non avrebbe tenuto conto della scelta dell’ex di optare per la modalità di lavoro a tempo parziale, pur avendo le giuste capacità per lavorare a tempo pieno e ridurre lo squilibrio accertato rispetto a quello dell’ex coniuge. La circostanza non valutata, riguarda la mancata individuazione del momento in cui la donna ha scelto di trovare un lavoro e, le ragioni sottese a tale scelta e, sia stata compiuta in autonomia oppure sia l’attività lavorativa che le modalità di svolgimento siano state concordate con l’ex coniuge. Inoltre, non è stato valutato se la scelta della donna sia irreversibile o se sia ancora possibile scegliere di lavorare a tempo pieno. Pertanto, nel caso in esame, si tratta di una scelta legata all’autonoma decisione della donna che, seppur libera da impegni familiari, non intende sviluppare a pieno la sua capacità lavorativa.