Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18901/2021 del 13 maggio, con la quale viene chiarito che il medico, anche se obiettore di coscienza, non può negare l’ecografia alla paziente in caso di aborto farmacologico. Precisamente, tale tipologia di ecografia non è coperta dalla scriminante dell’obiezione di coscienza perché è finalizzata esclusivamente ad accertare il successo del processo abortivo e non è dunque, un attività diretta all’interruzione di gravidanza. Nel caso di specie, il medico in questione viene condannato per il reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328 c.p., proprio perché si è indebitamente rifiutato di eseguire esami ecografici di controllo. La difesa dell’imputato ha sostenuto che tale rifiuto, risultava essere assolutamente legittimo, dal momento che tale ecografia, finalizzata a verificare il successo della procedura di aborto, dovrebbe essere effettuata da un medico non obiettore, poiché tale esame risulta necessario per determinare l’espulsione dell’embrione nella sua completezza. La Cassazione però, sostiene l’opposto e rigetta il ricorso, precisando i confini del diritto di obiezione di coscienza. Infatti, il medico obiettore è esonerato dal partecipare alla procedura d’interruzione di gravidanza solo in relazione all’attività effettivamente diretta a determinarne l’interruzione, ma non è esonerato dalle pratiche di assistenza e strumentali come nel caso di specie. Il medico dunque, a detta dei Supremi Giudici, può rifiutarsi di causare l’aborto ma, non può assolutamente negare di prestare assistenza.