Qualora il dipendente sia stato sospeso in via cautelare in attesa della definizione del procedimento penale a suo carico, l’amministrazione è tenuta a riattivare l’iniziativa disciplinare nei confronti del lavoratore. L’estinzione del reato non determina l’automatica archiviazione del procedimento disciplinare, potendo comunque risultare un inadempimento sanzionabile su tale piano. L’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare permane anche nel caso in cui il dipendente sia stato collocato in pensione. Conclusioni che si giustificano alla luce del fatto che il datore pubblico è tenuto a intervenire anche per salvaguardare interessi collettivi di rilevanza costituzionale. È quanto emerge dalla sentenza 18944/21, pubblicata il 5 luglio dalla sezione lavoro della Cassazione: rigettando, appunto, il ricorso di ex dipendente pubblico che aveva impugnato il licenziamento per giusta causa. Nella specie il dipendente resta a lungo sospeso dal servizio: il procedimento disciplinare rimane fermo fino alla definizione del processo penale che interviene solo con la sentenza irrevocabile della Suprema corte.