La Corte di Cassazione con ordinanza 6799/22 del 2 Marzo, ha sancito che il genitore presso cui sono abitualmente collocati i figli minori , ha diritto al rimborso, da parte dell’ex, delle spese straordinarie sostenute per i figli, purché, si tratti, in ogni caso, di costi sostenibili da entrambi. Secondo la Cassazione, seppur tali spese non erano state concordate in sede di separazione, il genitore collocatario non è obbligato ad informare l’altro, anche se (le spese) hanno carattere straordinario, essendo affrontate nell’interesse del minore. Pertanto, grava sull’altro genitore l’onere di rimborsare e, in caso si rifiuto, privo di giustificato motivo, il giudice dovrà valutare l’utilità delle spese sostenute nonché, la situazione economica di entrambi.