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Rimuovere la fioriera condominiale non costituisce innovazione.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 1671/21 ha sancito che, se non è un’innovazione, ma rientra negli atti di ordinaria amministrazione, la fioriera posta nel corridoio condominiale può essere rimossa per facilitare l’accesso del proprietario allo stabile. La rimozione della fioriera che si trova nel corridoio condominiale tra la proprietà esclusiva e quella condominiale, per rendere più agevole l’accesso allo stabile, non può essere considerata una innovazione vietata in quanto, non comporta un’alterazione sostanziale della destinazione e funzionalità della parte comune su cui incide, non la rende meno servibile o inutilizzabile, né determina la privazione del loro godimento da parte di alcun condomino. Pertanto, si avrà un semplice mutamento della sistemazione o utilizzo della cosa comune, rientrante negli atti di ordinaria amministrazione, ed essendo sufficiente la maggioranza prevista dall’art. 1136 secondo comma c.c., poiché non determina né la trasformazione della entità materiale della parte comune, né la modifica della sua destinazione.