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Ripristinare la legalità non è motivo sufficiente per l’autotutela del comune

Sentenza 1690/2021 TAR Lombardia

In questo caso, i giudici del Tar Lombardia si sono schierati a favore di una società immobiliare, che aveva presentato ricorso in merito all’annullamento, da parte dell’Amministrazione Comunale, in riferimento ad una SCIA, che tendeva ad attivare una variante su un immobile.
I giudici hanno tenuto conto di quanto sancito dall’art. 21 della Legge 241/90, che impone la sussistenza di un reale pubblico interesse, di valenza attuale rispetto al momento decisionale. Legalmente legittima l’attività del Comune, su un piano puramente teorico, ma non ritenuta sufficiente la necessità di rispettare il Piano Regolatore del 1953, per bloccare l’intervento edilizio.
Mancavano i presupposti dell’Autotutela in quanto, l’unico fine dell’atto amministrativo, era quello di osservare l’indice di edificabilità previsto nel citato e desueto Piano Regolatore.
Sarebbe stata necessaria una motivazione rafforzata perché, detto indice, era stato più volte modificato e non si intravedeva un pubblico interesse attuale, che giustificasse la scelta del provvedimento di diniego.