La terza sezione della Corte di Cassazione con ordinanza 15148/22 del 12 maggio, ha sancito che, se il padre abbandona il figlio durante l’infanzia, mostrando disinteresse, è obbligato ex art. 1223 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali, in termini di danno emergente e lucro cessante nonché, al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., al risarcimento dei danni alla persona costituzionalmente garantiti. Nel caso in esame, un uomo, veniva condannato al risarcimento nei confronti del figlio in quanto, poco dopo la sua nascita, lo abbandonava, creando forti disagi nella fase adolescenziale. L’obbligo di mantenimento del figlio nasce dallo status di genitore stesso giacché, gli art. e 147 e 315-bis del c.c. sanciscono che il figlio ha diritto ad essere mantenuto, istruito educato ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Pertanto, tali diritti sorgono al momento della nascita, per il solo motivo di essere stato concepito e generato.