Nel caso dei ciclisti il risarcimento è spesso escluso (o notevolmente ridotto per concorso di colpa), perché gioca un ruolo determinante il rimprovero di mancanza di diligenza, prudenza e attenzione richieste a chi percorre la strada. Recentemente, il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 955/20, pubblicata dalla sezione civile, accoglie la richiesta di risarcimento di un ciclista caduto in una buca per niente visibile a causa delle foglie che il Comune non aveva provveduto a segnalare.
Non è stato fatto nessun rimprovero di scarsa attenzione al ciclista: il risarcimento viene escluso o ridotto quando egli avrebbe dovuto percorrere la strada con maggior prudenza e vigilanza. Se il Comune chiamato in causa riesce a dimostrare che il ciclista percorreva la strada a velocità troppo elevata, il risarcimento sarà ridotto. Quanto maggiore sarà il suo contributo causale accertato nella produzione del sinistro, tanto più sarà abbattuta la percentuale dei danni risarcibili. Infatti, il comportamento imprudente del ciclista stesso è considerato una concausa dell’incidente. Alla fine, il tribunale accoglie la pretesa risarcitoria.