La terza sezione Civile della Cassazione con sentenza 22397/22 pubblicata il 15 luglio ha sancito che, va risarcito il danno parentale anche se i familiari si trovano in un luogo geograficamente lontano rispetto a quello in cui si trovava la vittima. La distanza non può essere considerata conditio sine qua non per escludere l’effettività di una relazione affettiva tra la vittima e i parenti in quanto, i mezzi di comunicazione odierni, consentono di mantenere un rapporto personale vivo. In tal senso, l’art. 2727 c.c. prevede che le presunzioni o, prove indirette, debbano fondarsi sul principio dell’iq quod plerumque accidit, in forza del quale si prendono in considerazione le conseguenze di un fatto noto o certo e, dunque, la semplice lontananza non presume l’esclusione del risarcimento per danno parentale. Pertanto, la distanza non esclude il danno parentale in quanto, le moderne tecnologie di comunicazione consentono di mantenere rapporti tra parenti seppur lontani.